La pratica dell'"indennizzo diretto" si applica agli incidenti stradali verificatisi dal febbraio 2007. "La procedura di risarcimento diretto (chiamata anche indennizzo diretto) è prevista dall'art. 149 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 noto anche come Codice delle Assicurazioni - si applica esclusivamente nel caso di sinistri tra due veicoli a motore da cui siano derivati danni ai mezzi coinvolti o ai loro conducenti o danni al veicolo, a cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente e lesioni al conducente non responsabile a condizione che siano pari o inferiori al 9% di danno biologico".
L'indennizzo diretto non si applica dunque ai sinistri che coinvolgono tre o più veicoli o auto e moto immatricolate all'estero e al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato. In base a questa procedura, l'utente danneggiato deve presentare la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente alla propria compagnia. Questa provvede a risarcire l'assicurato entro 30 giorni per i danni ai veicoli nel caso che il CID sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti, entro 60 giorni, sempre per i danni ai "mezzi" se il modulo di constatazione amichevole non è stato firmato da entrambe le parti coinvolte, ed entro 90 giorni per i danni alle persone. In seguito l'azienda assicuratrice recupererà l'importo corrisposto all'assicurato dalla compagnia del responsabile del sinistro. Indipendentemente che l'assicurato accetti o meno l'importo del risarcimento, l'assicurazione provvede a inoltrare il pagamento entro 15 giorni. In caso che quest'ultimo venga contestato, l'assicurato può adire le vie legali per ottenere un importo maggiore. Il principio secondo il quale i danneggiati possono agire esclusivamente nei confronti dell'assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo coinvolto nel sinistro, sembrava però contrastare con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione agli articoli 3 e 24. "La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione - e ha emesso la sentenza numero 180/2009 con la quale ha fornito un'interpretazione "costituzionalmente orientata" delle norme del Codice delle Assicurazioni contestate. In particolare ha stabilito che la procedura del risarcimento diretto è un rimedio alternativo ulteriore, ma non esclusivo, rispetto alle "tradizionali " procedure rìsarcitorie. Quindi, oggi, in caso di sinistro stradale, l'assicurato può agire in giudizio tramite risarcimento diretto (articolo 149 del codice delle assicurazioni) o secondo la procedura tradizionale (articolo 144 del Codice delle Assicurazioni) cioè l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile,danneggiante entro i limiti del massimale di polizza, chiamando in tal caso in giudizio anche il responsabile del danno".